Il processo civile telematico (PCT) è stato introdotto in Italia con la legge 18 giugno 2009, n. 69, nota come “legge sul processo civile telematico”. Questa legge ha previsto l’introduzione di strumenti informatici per la gestione dei processi civili e ha stabilito il quadro normativo per l’adozione del PCT.
Il 30 aprile 2010 è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 44, che ha definito le regole tecniche per l’utilizzo del PCT e le specifiche dei sistemi informatici da utilizzare per la gestione dei processi civili. Questo decreto ha inoltre istituito il registro telematico dei processi (RTP), che rappresenta il punto di accesso unico per la presentazione degli atti processuali.
Successivamente, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011, sono state stabilite le modalità di attuazione del PCT, i termini di adeguamento e la graduale estensione dell’obbligo di utilizzo dei servizi telematici per la gestione dei processi civili.
Il 23 maggio 2011 è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 101, che ha regolamentato l’utilizzo dei servizi di notificazione telematica e di posta elettronica certificata nell’ambito del PCT.
Il processo di digitalizzazione del processo civile è proseguito negli anni successivi con ulteriori interventi normativi e tecnologici, tra cui:
La legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha introdotto il "processo civile digitale" e ha previsto la possibilità di svolgere l'intero processo civile in via telematica.
Il Decreto del Ministero della giustizia del 27 novembre 2019, che ha istituito il "Registro informatico degli atti processuali" (RIAP), un sistema informatico per la gestione degli atti processuali.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020, che ha definito le modalità di accesso ai servizi telematici per la gestione dei processi civili e ha previsto l'utilizzo di una piattaforma unica per la gestione delle comunicazioni tra i soggetti coinvolti nel processo civile.
Il processo civile telematico (PCT) ha subito diverse evoluzioni normative e tecnologiche nel corso degli anni, al fine di migliorare l’efficienza e la trasparenza della giustizia civile mediante l’utilizzo di strumenti informatici.
Le modalità di attuazione del PCT
Le modalità di attuazione del Processo Civile Telematico (PCT) sono regolate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011, che stabilisce le disposizioni per l’adozione dei servizi telematici nel processo civile.
In particolare, il decreto stabilisce le modalità di accesso ai servizi telematici, le procedure per la presentazione degli atti processuali telematici, le regole per la gestione dei documenti informatici e le modalità di pagamento dei relativi diritti di segreteria.
Le modalità di accesso ai servizi telematici del PCT prevedono l’utilizzo di credenziali di autenticazione, ovvero di un sistema di accesso che garantisce l’identificazione sicura dell’utente.
La presentazione degli atti processuali telematici deve avvenire tramite il registro telematico dei processi (RTP) o tramite altri sistemi telematici previsti dalla legge. Gli atti devono essere redatti in formato elettronico e firmati digitalmente mediante l’utilizzo di una firma digitale qualificata.
Per quanto riguarda la gestione dei documenti informatici, il decreto stabilisce che gli atti e i documenti presentati tramite il PCT devono essere conservati in formato digitale per tutta la durata del processo e per un periodo successivo di almeno 10 anni.
Infine, per quanto riguarda il pagamento dei diritti di segreteria, il decreto prevede che essi debbano essere corrisposti mediante bonifico bancario o tramite altri sistemi di pagamento elettronici previsti dalla legge.
Le modalità di attuazione del PCT prevedono l’utilizzo di sistemi telematici per la presentazione degli atti processuali, la gestione dei documenti informatici e il pagamento dei diritti di segreteria. Il tutto deve avvenire in conformità alle disposizioni normative e alle regole tecniche previste dalla legge.